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Nuove norme sulla
cittadinanza italiana |
LEGGE 5 febbraio 1992, n.91.
Nuove norme sulla cittadinanza.
Art.1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza.
Art.2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il
proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal
riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli
per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata,
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti.
Art.3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra
cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art.4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un
anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art.5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei
mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla
data del matrimoniio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione
legale.
Art.6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena editale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello
stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai
soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1,
lettera b), secondo periodo.
Art.7.
1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del
Ministero dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al
sindaco del comune di residenza o alla competente autorità
consolare.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 12
gennaio 1991, n. 13.
Art.8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza
di cui all'art. 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'art.6.
Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica,
il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni
dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art.9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni comunque fatto
salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio
di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art.10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la
persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica
del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e
di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art.11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza
straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare
qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art.12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo
italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al
momento della cessazione dello Stato di guerra.
Art.13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce,
entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della
Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di
abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente
pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi
l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonché
dell'art. 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto
della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del
Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme
parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro
il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art.14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in
possesso di altra cittadinanza.
Art.15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo
quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a
quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art.16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internaziuonali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al
servizio militare.
Art.17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli artt. 8 e 12
della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione
prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge 19 maggio
1975, n. 151.
Art.18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla
monarchia austroungarica ed emigrati all'estero prima del 16 luglio
1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e
per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di
origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art.19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze
alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947.
Art.20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza
acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art.21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, la cittadinanza
italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato
da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio
della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art.22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi
dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo
militare.
Art.23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento,
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i
provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell'atto di nascita.
Art.24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di
cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre
mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della
maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se
residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000
a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione
amministrativa è il prefetto.
Art.25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge
sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia.
Art.26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il r.d.l. 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito
dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143-ter delcodice civile,
la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della legge 4 maggio
1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'art. 1, comma 1,
della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.
Art.27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) G.U.15 febbraio 1992, n. 38. Vedasi la circolare 11 novembre
1992, n. K.60.1 del Ministero dell'interno in G.U. 26 novembre 1992,
n. 279. Per il regolamento di esecuzione vedasi D.P.R. 12 ottobre
1993, n. 572. L'art. 2.7,1. 24 dicembre 1993, n. 537, prevede
l'emanazione di un regolamento per la semplificazione e
l'accelerazione del procedimento di acquisto della cittadinanza.
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante
nuove norme sulla cittadinanza. (DPR 572/1993)
Art. 1.
DEFINIZIONI
1. Nel presente regolamento la legge presente regolamento la legge 5
febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
A) si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi
vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti
previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli
stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
B) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare
chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la
prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a
condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato
completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore
riconosciute dalle autorita' competenti;
C) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente
l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha
abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato
parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico
del bilancio dello stato.
Art. 2.
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la
cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine
dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio
nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una
dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita'
amministrative da parte degli stessi.
Art. 3.
Dichiarazione di volonta'
1. La dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere
corredata della seguente documentazione:
A) atto di nascita;
B) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui
viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica
della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del
giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
C) certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b) e c), della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
A) atto di nascita;
B) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o
della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado;
C) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto
legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio
antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data
della dichiarazione di volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
A) atto di nascita;
B) documentazione relativa alla residenza.
Art. 4.
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere
corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli
si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge,
anche dei seguenti altri documenti:
A) atto di nascita;
B) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal
comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto
l'atto;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine
e di residenza;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere
presentata, per il tramite del prefetto della provincia di
residenza, al ministero dell'interno e corredata, oltre che dei
documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle
condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
A) atto di nascita;
B) certificato di situazione di famiglia;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale
in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo
straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla
localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta
giorni al ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui
all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del
giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art. 5.
Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il ministro
dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno
dall'emanazione del provvedimento stesso.
Art. 6.
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il
procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna
si considera pendente con la formale richiesta da parte del
ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio
della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art. 7.
Notifica e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve
essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23
della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto
medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato
entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui
agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia,
dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e,
all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana
competente per la localita' straniera di residenza, la quale
rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette
copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello
stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato
il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di
cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del
decreto negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al
ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto,
l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri,
con la produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la
permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la
cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di
concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma
delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8.
Rinuncia alla cittadinanza
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il
rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne
rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune
competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per
la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere
fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
A) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto
risulta iscritto o trascritto;
B) certificato di cittadinanza italiana;
C) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
D) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9.
Decreto di intimazione
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta
con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della
notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato
dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine
medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente
pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno stato estero.
Art. 10.
Riacquisto della cittadinanza
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della
legge devono essere corredate della seguente documentazione:
A) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto
risulta iscritto o trascritto;
B) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della
cittadinanza italiana;
C) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera,
ovvero allo status di apolidia;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
Art. 11.
Inibizione al riacquisto
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la
prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno
stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale,
nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data
al ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del
riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle
condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13
della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato
civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di
nascita.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il
sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia,
nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex
connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente,
entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art. 12.
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto
della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o
riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono
con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista
la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente
attestata con idonea documentazione.
Art. 13.
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il
riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal
giorno successivo a quello del congedamento.
Art. 14.
Dichiarazioni di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la
rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della
documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10,
anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il
dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate
della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello
stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente invita
l'interessato a produrre detta documentazione.
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4,
13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter
successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione
degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le
dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di
cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato
risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata
indicata e non ancora definita la relativa procedura.
Art. 15.
Sanzioni amministrative
1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di
cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente
in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e'
compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano
residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio
e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista
dal medesimo art. 24 della legge.
Art. 16.
Adempimenti relativi allo stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o
al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della
dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita'
competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge
stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del
comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi
previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1,
lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17
della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e'
stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa
competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare
l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2,
in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato,
competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale
l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare
trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e
della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede
direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato
civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e
comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di
sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile
comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il
ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato
civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti
dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale
dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche
copia della dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della
dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata
a lui resa. Provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi
registri della comunicazione ricevuta circa l'esito
dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e
della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel
presente articolo deve essere effettuata senza indugio.
L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato
riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di
quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il
sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed
anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del
riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o
iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della
trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione
nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco
del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita'
diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono
essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per
presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla
legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche'
tale effetto si sia prodotto.
Art. 17.
Certificazione della condizione d'apolidia
1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di
apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente
documentazione:
A) atto di nascita;
B) documentazione relativa alla residenza in Italia;
C) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
Art. 18.
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13,
comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente
autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non
avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni
di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno
1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera
d).
Art. 19.
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della
cittadinanza italiana (dpr 362/94)
Art. 1.
Presentazione della domanda
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza
italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora
ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai
quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla
concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in
forma autentica:
A) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
B) stato di famiglia;
C) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori,
limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per
l'acquisto della cittadinanza;
D) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di
origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi
penali pendenti;
E) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
F) certificato di residenza;
G) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del
registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della
cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad
emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione
di ulteriori documenti.
Art. 2.
Istruttoria
1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne
trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero
dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il
caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa
documentazione con le proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della
relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il
richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune
indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino
all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto,
l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora
l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione
prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara
inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone
comunicazione all'interessato ed al ministero.
Art. 3.
Definizione del procedimento
1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui
al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 4.
Comunicazioni e notificazioni
1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il
decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che
ha ricevuto la domanda. Quest'ultima ne cura la notifica
all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Art. 5.
Disposizioni sul termine
1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto
ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti
dal presente regolamento.
2. Resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni
dei termini.
Art. 6.
Verifiche periodiche
1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita',
la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal
presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza
per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle
disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993,
n. 537, e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata,
entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei
ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i
procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti
dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato
rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Art. 8.
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con
il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi
1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre
1993, n. 572.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
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